19. Aprile 2023

Il procedimento europeo d’ingiunzione

Il procedimento europeo d’ingiunzione o, meglio, l’ingiunzione di pagamento europeo (BCE) è uno strumento utilizzato nelle controversie transfrontaliere, cioè nelle controversie che coinvolgono due diversi Paesi dell’Unione Europea. Si utilizza, ad esempio, quando un imprenditore italiano è creditore di un debitore residente in Germania o viceversa. In tal caso, la controversia può essere definita transfrontaliera. Il procedimento si svolge davanti a un’autorità giudiziaria (in Italia, il tribunale regionale competente o il giudice di pace, a seconda dell’importo della controversia), tranne che in Ungheria, dove sono competenti i notai.

 

Una controversia transfrontaliera è quella in cui almeno una delle parti ha il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del tribunale adito (art. 3 del Regolamento CE 1896/2006). Esempio: il creditore è italiano e il debitore risiede in Germania o viceversa.

 

La procedura è semplice e veloce:

si svolge per iscritto compilando un modulo standard,

non ci sono udienze (tranne in caso di opposizione),

non c’è l’obbligo di allegare documenti, ma è consigliabile farlo.

 

L’ingiunzione di pagamento europea può essere emessa in tutti i casi di

  • diritto civile e
  • commerciale.

 

Ad esempio, responsabilità contrattuale, mancato pagamento di beni o servizi.

Sono escluse le seguenti aree:

  • questioni doganali, amministrative e fiscali,
  • procedure di fallimento, concordato e simili,
  • rapporti economici all’interno del matrimonio,
  • rivendicazioni testamentarie e successorie,
  • sicurezza sociale
  • la responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio dell’autorità sovrana (i cosiddetti “acta iure imperii”).

 

Dopo la notifica dell’ingiunzione di pagamento, il debitore ha 30 giorni di tempo per opporsi all’ingiunzione di pagamento, anche senza fornire motivazioni specifiche.

Se il debitore lo fa, il tribunale adito avvierà un normale procedimento di accertamento, se questa opzione è stata scelta, altrimenti il procedimento sarà interrotto.

Se l’ingiunzione di pagamento non viene impugnata entro il termine stabilito, diventa esecutiva e viene dichiarata dal tribunale dopo la presentazione della prova di notifica.

L’ingiunzione di pagamento dichiarata esecutiva può essere eseguita in tutta l’Unione europea, vale a dire che i pignoramenti di conti correnti, di beni immobili, ecc. possono essere eseguiti in tutta l’Unione europea.

È quindi possibile sequestrare tutti i beni situati nell’UE, con evidenti vantaggi.

 

Per quanto riguarda i procedimenti europei per le controversie civili e commerciali, si segnalano le seguenti disposizioni di legge:

Regolamento (CE) n. 861/2007, modificato dal Regolamento (UE) n. 2421/2015, per le controversie civili e commerciali di modesto importo (valore inferiore a 5.000 euro);

Regolamento (CE) n. 1896/2006, modificato dal Regolamento (UE) n. 2421/2015, per il procedimento europeo d’ingiunzione;

Regolamento UE 805/2004 per il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati;

Regolamento UE 655/2014 per il pignoramento di conti bancari.

Dr. Thomas Brenner, Avvocato
Dr. Thomas Brenner, Avvocato

ha scelto la strada del lavoro autonomo nel 1998 e ancora oggi non si è pentito di questo passo. Il piacere della professione, l'indipendenza e la disponibilità a percorrere nuove strade hanno contribuito a creare in breve tempo una solida base di clienti.

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